La Lega di Matteo Salvini (con i sottosegretari Claudio Durigon e Federico Freni) sta lavorando alla proposta di destinare alla previdenza complementare una quota obbligatoria del 25 per cento del Tfr.
“Finita l’era generosa dei sistemi retributivi – spiega Francesco Verbaro, già Segretario generale del Ministero del Lavoro e oggi anche senior advisor di enti e casse di previdenza - ci troviamo oggi con vite lavorative comunque non piene, con salari bassi, tardivo ingresso nel mercato del lavoro, maggiore mobilità dei lavoratori e forte volatilità dei lavori e dei salari, che non possono essere coperte solo dal primo pilastro previdenziale, ma anche, come avviene in altri Paesi europei, da un secondo pilastro semi-obbligatorio e funzionale all’adeguatezza previdenziale”.
"Per questo – spiega l’esperto – la riforma avanzata da alcuni rappresentanti del governo, quella di rendere obbligatorio il versamento del 25% del Tfr in un fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore, una percentuale bassa, si rivela interessante. L’obbligatorietà da alcuni contestata potrebbe rivelarsi utile a superare alcune criticità emerse in questi anni di applicazione della previdenza complementare e a ricondurre l’utilizzo della stessa alle finalità previdenziali per le quali è stata istituita. Oggi, infatti, osservando i dati della Covip, essa si presenta in gran parte come una forma di risparmio fiscalmente agevolato in contrasto con la funzione per la quale è stata istituita”.
“È importante, infine ricordare – conclude Verbaro - come la previdenza complementare sia ormai funzionale agli obiettivi dell’articolo 38 della Costituzione. La collocazione della previdenza complementare nel sistema dell’articolo 38, secondo comma, è stata più volte confermata dalla Corte costituzionale dopo la riforma del 1995. Assolutamente netta in tal senso è stata la sentenza 393/2000 in cui la Corte afferma che ‘alla stregua dell’evidenziato quadro normativo non può essere posta in dubbio la scelta del legislatore, enunciata sin dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, via via, confermata nei successivi interventi, di istituire un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, collocando quest’ultima nel sistema dell’articolo 38, secondo comma, della Costituzione’".
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